martedì 9 febbraio 2016

STATUTO ITALIAN FLY TIERS ASSOCIATION – I. F. T. A.



ART. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita l’Associazione denominata “ITALIAN FLY TIERS ASSOCIATION”, il cui acronimo è IFTA, con sede presso il domicilio del presidente pro tempore
Il Codice Fiscale è: 92046770019

La ITALIAN FLY TIERS ASSOCIATION, di seguito semplicemente IFTA, è apolitica, apartitica, autonoma, indipendente e senza scopo di lucro.

L’ IFTA ha durata illimitata, è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’IFTA potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero, la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati da apposito regolamento.


ART. 2 FINALITA’

L’ IFTA è una associazione culturale e sportiva le cui finalità sono:

promuovere e divulgare l’arte della costruzione delle mosche artificiali in Italia e all’estero.

contribuire alla diffusione della pesca a mosca ed alla crescita culturale di chi la pratica.

difendere, tutelare e salvaguardare il patrimonio ittico e l’ambiente naturale e fluviale.

Per realizzare quanto si propone, l’IFTA intende collaborare con tutte le organizzazioni, associazioni ed enti che si prefiggano scopi analoghi, in tutte le occasioni in cui le rispettive azioni e finalità concorderanno.


ART. 3 SOCI E CRITERI DI ADESIONE

La base organizzativa e strutturale dell’FTA sono i soci. Il numero dei soci è illimitato e possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione. L’adesione è a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. È compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.

L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro dei soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”.

Tutti i soci hanno eguale diritto di voto, sono tenuti al pagamento della quota della tessera sociale e all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi direttivi.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’IFTA, come disciplinato da apposito regolamento.


ART. 4 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

Chiunque aderisca all’IFTA può comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei soci in qualsiasi momento.

Nel caso un socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni prese dagli organi sociali, si renda moroso nel pagamento della tessera e delle quote sociali ed assuma atteggiamenti che possono recare danni morali e/o materiali all’associazione, potrà essere espulso o radiato con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento all’interessato.

Nel caso l’interessato potrà eventualmente presentare ricorso sul quale si pronuncerà il Collegio dei Probiviri o, in mancanza di questo, l’Assemblea dei Soci alla prima convocazione.


ART. 5 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’organo supremo dell’IFTA è l’Assemblea dei Soci che:

elegge i membri del Consiglio Direttivo nonché del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’associazione

stabilisce le linee di indirizzo generale dell’associazione;

delibera sulle modifiche al presente Statuto;

delibera sull’eventuale scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suopatrimonio;

L’ Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. Alle Assemblee dei Soci possono partecipare con diritto di voto tutti gli aderenti all’associazione.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno, nel periodo che va dal 1° Gennaio al 30° Aprile successivo, a cura del Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti.

La convocazione dovrà pervenire ai soci almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea.

L’assemblea straordinaria viene convocata in seguito a motivata richiesta di almeno un decimo dei soci e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.

L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Le delibere dell’Assemblea Straordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti

Ogni volta che si terrà un’Assemblea, verranno nominati un Presidente ed un Segretario che sottoscriveranno il relativo verbale, redatto su apposito libro.


ART. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri che dura in carica 4 (quattro)anni.

Il Consiglio Direttivo nomina:

il Presidente

il Vicepresidente

il Segretario

il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo adotta le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso che il Presidente non possa presenziare il Consiglio Direttivo, questi viene sostituito dal Vicepresidente a tutti gli effetti.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando se ne presenta la necessità,su convocazione del Presidente, oppure,su richiesta presentando un ordine del giorno firmato da almeno metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno.

Nel caso, provvede a sostituire gli eventuali Consiglieri dimissionari con i soci che hanno ottenuto voti iniziando dal primo dei non eletti dall’Assemblea.

Il Consigliere o i Consiglieri che risultassero assenti ingiustificati a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo verranno considerati dimissionari a tutti gli effetti.


ART. 7 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo compete:

l’amministrazione dell’associazione;

dare esecuzione alle decisioni dell’Assemblea dei Soci;

predisporre la relazione tecnico-morale e finanziaria da presentare all’Assemblea dei Soci;

deliberare la convocazione dell’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria, formulando il relativo ordine del giorno;

determinare la quota annuale che ogni Socio dovrà versare per la gestione dell’Associazione;

deliberare sulle spese di ordinaria amministrazione

deliberare sulle richieste di iscrizione degli aspiranti Soci;

predisporre, variare ed approvare il regolamento organico sociale;


ART. 8 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’IFTA nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l’espletamento degli atti d’ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’IFTA e verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Nel caso in cui il Presidente non possa presenziare al Consiglio Direttivo, questi viene sostituito dal
Vicepresidente a tutti gli effetti, e in sua assenza, dal consigliere più anziano.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri o aderenti all’IFTA, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei due terzi più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.


ART. 9 IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia inequivocabilmente impedito all’esercizio delle proprie funzioni. oppure sia delegato dal Presidente stesso.


ART. 10 IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’IFTA.


ART. 11 IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’IFTA e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche. Al tesoriere compete la tenuta dei libri contabili.


ART. 12 COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori Contabili è eletto dall’Assemblea dei Soci e si compone di tre membri. I Revisori Contabili eleggono fra loro il Presidente in occasione della prima riunione. Il Collegio dei Revisori Contabili ha il controllo della gestione contabile dell’IFTA e presenta una relazione scritta all’Assemblea dei Soci sui controlli effettuati.


ART. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dei Soci e si compone di tre membri.

Il suo compito è dirimere le controversie che dovessero sorgere tra soci e tra alcuni di essi e l’associazione. L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere. Su un apposito libro, devono essere redatti i verbali delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri e sottoscritti da tutti i componenti del Collegio stesso.


ART. 14 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale dell’IFTA è formato:

a) dalle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo e versate dai Soci;

b) dai beni mobili ed immobili e dai valori, proventi e rendite che a qualsiasi titolo vengano in possesso dell`IFTA. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

L’IFTA trae le proprie risorse da:

a)quote e contributi degli associati;

d)eredità, donazioni e legati;

c)contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e)entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h)entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i)ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’IFTA.

Tutti i beni appartenenti all’IFTA sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’IFTA stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.


ART. 15 BILANCIO

L’esercizio finanziario dell’IFTA durata di un anno e coincide con l’anno solare.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio consuntivo che deve essere presentato all’Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo.

Il Consiglio Direttivo può posticipare il suddetto termine fino ad un massimo di due mesi,qualora le esigenze dell’associazione lo esigano.

Il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il residuo attivo del bilancio sarà impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse.

È assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.


ART. 16 AVANZI DI GESTIONE

All`IFTA è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell`IFTA stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore d’altri Enti non commerciali che per Legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L`IFTA ha l`obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


ART. 17 LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’IFTA è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

In caso di scioglimento dell`IFTA, l`Assemblea straordinaria dei Soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Questi, esperiti gli atti amministrativi necessari, sottoporranno all`approvazione dell`Assemblea il bilancio finale di liquidazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ART. 18 LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia d’Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.